Ministero del lavoro: noli senza solidarietà …


Il Ministero del Lavoro, con nota n. 2 del 27 gennaio, in risposta all’interpello formulato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro, ha fornito talune interessanti precisazioni circa la corretta interpretazione dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006, concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi, con riferimento alla tipologia contrattuale del nolo a caldo eccedente il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate.

 

Osserva il Ministero che, sebbene esista un indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di un’estensione il più possibile ampia del regime solidaristico, in ragione di una maggiore tutela per i lavoratori interessati (Corte di Cassazione n. 620/2008 e Tribunale di Bologna, 22 novembre 2009), la disciplina della responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo.

 

E’, infatti, evidente che il contratto di nolo è inquadrabile, in mancanza di un esplicito riferimento normativo, nell’ambito della disciplina civilistica della locazione e si distingue in nolo a freddo (locazione del solo macchinario) e nolo a caldo (prestazione anche da parte dell’addetto all’utilizzo del macchinario). Il nolo a caldo si distingue, inoltre, dall’appalto stante la mancanza di qualsiasi ingerenza nell’attività produttiva e nell’organizzazione aziendale del noleggiatore.

 

Ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006, in presenza di alcuni presupposti (contratto superiore al 2% del valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare), il nolo a caldo è soggetto al regime autorizzatorio del subappalto, rimanendo pur sempre distinto dal medesimo.

 

Alla luce di ciò, conclude il Ministero, sussiste una differenza sostanziale tra il nolo e il subappalto e in generale tra il nolo e il contratto di appalto, cui esclusivamente il regime della responsabilità solidale deve riferirsi, rischiando, in caso contrario, di allargare il meccanismo solidale ad una platea indistinta di soggetti con tutte le gravose conseguenze del caso.