Consiglio di Stato: seduta pubblica si, seduta pubblica no …


Il Consiglio di Stato (sez. VI 18 gennaio 2012 n. 174) torna sul tema della necessità della seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenti le offerte tecniche.

 

Nella sentenza è richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13/11 del 28.7.2011, secondo cui il principio di pubblicità delle gare per i contratti pubblici è "radicato in canoni di diritto comunitario ed interno, costantemente applicati dalla giurisprudenza amministrativa", a norma delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, in applicazione dei principi di par condicio dei concorrenti e di trasparenza dell'azione amministrativa (cfr. anche, in tal senso, Cons. St., sez. V, 11.1.2006, n. 2820.3.2006, n. 1445, 7.11.2006, n. 6529, 12.11.2009, n. 7042, 13.7.2010, n. 4520).

 

Nella citata sentenza dell'Adunanza Plenaria si affronta in particolare il tema della pubblica apertura di tutti i plichi contenenti l'offerta, ivi compresa quella tecnica (...), ma si chiarisce anche (..) come debba operarsi in seduta pubblica la verifica dell'integrità dei plichi e la presa d'atto del contenuto dei medesimi, con rinvio alla seduta riservata delle valutazioni di natura tecnico-discrezionale. In tale ottica i partecipanti alla gara debbono essere garantiti dal fatto che la documentazione, prodotta in sede di gara, non abbia subito e non possa ulteriormente essere oggetto di manomissioni o alterazioni, ferme restando la successiva disamina delle offerte, da parte della Commissione aggiudicatrice, in seduta non pubblica e la concomitante possibilità per i concorrenti di più approfondita conoscenza della documentazione stessa, ove ritenuto necessario, in sede di accesso agli atti, a norma degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990".