TAR Lazio: appalti di servizio e quote di partecipazione ed esecuzione


Ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del d.lgs. n. 163 del 2006 << Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati >>; il 13° comma della stessa norma statuisce che << I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento >>.

 

Ne consegue che, senza possibilità di equivoci nell'interpretazione letterale delle riportate disposizioni, sussiste a carico delle imprese riunite l'obbligo di specificare la quantità delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna di esse e le quote di partecipazione. Lo afferma il TAR Lazio Roma (sez. III quater 9 gennaio 2012 n. 160) evidenziando che a tal riguardo il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che "Tale obbligo è espressione di un principio generale che prescinde dall'assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) (cfr. Cons. St., Sez. V, 18 agosto 2009, n. 5098; Sez. VI, 4 maggio 2009, n. 2783; Sez. V, 14 gennaio 2009, n. 98, rese su fattispecie governate dalle analoghe disposizioni sancite dal d.lgs. n. 157 del 1995). Sottolineano il giudici romani – richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 744 - come siffatte disposizioni trovino la loro ratio nella necessità di assicurare le seguenti esigenze di pubblico interesse:

 

a) conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, di chi sarà il soggetto che esegue il servizio e la parte specifica del servizio ripartito e svolto dalle singole imprese al fine di rendere più spedita l'esecuzione del rapporto individuando il responsabile;

 

b) agevole verifica, da parte del responsabile del procedimento, della competenza tecnica dell'esecutore comparata con la documentazione prodotta in sede di gara;

 

c) rendere effettiva la composizione del raggruppamento e rispondente alle esigenze di unire insieme capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari e non a coprire la partecipazione di imprese non qualificate, aggirando così le norme di ammissione stabilite dal bando..