TAR Lazio - sez. Latina: il preavviso di ricorso


Costituisce una violazione dell'articolo 243-bis la scarna e laconica replica della stazione appaltante alla comunicazione di preavviso di ricorso (nel caso di specie era stata manifestata la spola volontà di dar comunque corso all'aggiudicazione); la stazione appaltante avrebbe dovuto quanto meno ponderare il proprio operato soprattutto tenendo conto della gravità della violazione delle regole del bando di gara denunciate.

 

Lo afferma il TAR Lazio (Latina sez. I 2 dicembre 2011 n. 998) il quale stigmatizza l'operato delle amministrazioni che “tendono spesso a dare a disposizioni ispirate all'intento di deflazionare il contenzioso un'applicazione meccanica e formalistica che le spoglia di ogni efficacia pratica; anche se, in questo caso, non può non rilevarsi che la stessa ricorrente, inoltrando una comunicazione per certi versi persino criptica, ha mostrato di aver ben scarsa fiducia nello strumento dell'articolo 243-bis citato. In definitiva nessuna delle parti ha fatto un corretto governo dello strumento all'esame.

 

Del loro comportamento si terrà comunque conto ai fini della liquidazione delle spese di giudizio come previsto dal comma 5 dell'articolo 243-bis”.