TAR Veneto: lex specialis inderogabile


L'osservanza delle prescrizioni che la stessa stazione appaltante ha ritenuto di stabilire per il corretto svolgimento della procedura di selezione è invero dovuta in primo luogo dalla commissione di gara, che certamente non può seguire un'interpretazione difforme, anche se più favorevole, delle disposizioni della lex specialis, ed in secondo luogo, a maggior ragione, dalla stessa amministrazione procedente, che non può disattendere le chiare prescrizioni che essa stessa ha provveduto a dettare al fine dell'individuazione della ditta miglior offerente(TAR Veneto sez. I 9 gennaio 2012 n. 4).

 

Nel caso di specie, ha osservato il TAR che la riferibilità delle condizioni di trattamento normativo ed economico dei lavoratori impiegati dalla ditta che avrebbe gestito il servizio al CCNL sopra richiamato è stato infatti individuato dal capitolato speciale in termini essenziali e non derogabili, non essendo infatti stata data alcuna indicazione generica, bensì palesemente puntuale circa il CCNL da applicare per il servizio de quo: tale specifica indicazione è quindi evidente espressione della volontà dell'amministrazione di poter confrontare sullo stesso piano il valore del costo del lavoro sopportato dalle ditte aspiranti all'affidamento del servizio, confronto assicurato proprio dalla omogeneità del riferimento contrattuale).