Ancora una pronuncia (TAR Toscana sez. I 16 gennaio 2012 n. 67) sul tema dell'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche, nelle gare d'appalto in cui il contratto venga affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Rammentano i giudici fiorentini che detto tema ha dato luogo a numerose contrasti giurisprudenziali tra le diverse sezioni del Consiglio di Stato, ora risolti con la sentenza n. 13 del 2011 pronunciata dall'Adunanza plenaria del Supremo consesso della Giustizia amministrativa.
Ad un indirizzo affermante che l'obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara è confinato esclusivamente alla fase dell'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica (cfr. Cons. Stato sez. V, 13 ottobre 2010 n. 7470; id. 16 agosto 2010 n. 5722; id. 14 ottobre 2009 n. 6311; id. 10 gennaio 2007 n. 45) si contrapponeva la tesi secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica tutti gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa sia che si tratti di documentazione in materia di offerta tecnica (cfr. Cons. Stato sez. V, 23 novembre 2010 n. 8155; id. 28 ottobre 2008 n. 5386; id., sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1856).
Sciolte le incertezze interpretative di cui sopra – sottolinea il TAR - l'Adunanza plenaria giunge ad affermare che costituisce principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta devono svolgersi in seduta pubblica, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica, e conseguentemente è illegittima l'apertura in segreto dei plichi, fermo restando che, ultimate le fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi e dei documenti in essi contenuti, la valutazione tecnico-qualititativa dell'offerta va, invece, effettuata in seduta riservata, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice.
Nella medesima sentenza è altresì affermato che nei casi in cui la particolare complessità delle valutazioni da svolgere o l'elevato numero delle offerte da giudicare renda necessario il protrarsi delle operazioni della commissioni per più sedute (circostanza di per sé non illegittima) è necessario, tuttavia, che siano poste in essere (e verbalizzate) tutte le tutele opportune a garantire la massima garanzia di conservazione dei plichi contenenti le singole offerte (Cons. Stato sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203; id. 23 novembre 2010, n. 8155; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 febbraio 2010, n. 244).
Né è necessario, al fine di pervenire alla conclusione dell'invalidità della gara che tali manomissioni si siano effettivamente verificate, bastando all'uopo il mero pericolo di un tale accadimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001 n. 4973; Id., sez. V, 10 giugno 2002 n. 3200). |