Consiglio di Stato: gli oneri per la sicurezza vano indicati in bando anche per i servizi


Nella documentazione di gara devono essere specificamente indicati, separatamente dall’importo dell’appalto posto a base d’asta, i costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze, per i quali è precluso qualsiasi ribasso (art. 86, comma 3-bis. e comma 3-ter, del d. lgs. n. 163/2006), trattandosi di costi ritenuti necessari per la tutela dei soggetti interessati.

 

La lex specialis di gara deve poi prevedere che, nell’offerta economica, siano indicati gli altri oneri per la sicurezza (da rischio specifico) che sono variabili perché legati all’offerta economica delle imprese partecipanti alla gara.

 

Lo ha affermato la sezione III del Consiglio di Stato con sentenza del 19 gennaio 2012 n. 212, ricalcando la posizione assunta dalla medesima con la pronuncia del 3 ottobre 2011 n. 5421.