E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (S.O. 6/7/2012 n. 141) il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetto, "Spending review2").
Molte le novità di interesse per la materia della contrattualistica pubblica.
Proviamo a sintetizzare il contenuto delle principali.
Nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi Consip
Sono nulli - e costituiscono illecito disciplinare e causa di responsabilita' amministrativa - i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. La norma precisa che non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza, a condizioni economiche più favorevoli.
Piccole e medie imprese
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 95/2012 “i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale”. La disposizione ribadisce e rafforza il principio di proporzionalità dei requisiti economico-finanziari nelle procedure di gara già più volte rimarcato dalla giurisprudenza, imponendo una “congrua” motivazione per fissare il solo requisito del fatturato.
Procedure autonome di acquisto
L’art. 1, comma 3, stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilita' della detta convenzione”.
La norma stabilisce dunque l’eccezionalità del ricorso a procedure autonome di acquisto rispetto alla regola dell’utilizzo delle convenzioni quadro della centrale nazionale (Consip) o regionale eventualmente operativa.
Acquisizioni di beni e servizi da parte dei piccoli comuni
L’art. 1, comma 4, del decreto aggiunge un nuovo periodo al comma 3bis dell’art. 33 del Codice contratti pubblici. In particolare, dopo il periodo “I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”, viene aggiunto il nuovo periodo “In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”.
Ricorso obbligatorio a Consip per tutte le amministrazioni pubbliche e società a totale partecipazione pubblica
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
Con successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, saranno individuate ulteriori categorie merceologiche sottoposte alla disciplina di cui sopra.
Va rilevato come l’obbligo sia esteso anche alle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta.
Rinegoziazione e recesso dai contratti “diseconomici” rispetto alle convenzioni quadro
L’articolo 1, comma 12, prevede che l’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione, che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali, previa verifica dell’effettiva riduzione.
Inoltre, ai sensi del comma 13, le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario a tale disposizione è nullo.
Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso, l’amministrazione pubblica ne da' comunicazione alla Corte dei Conti entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. |