L'obbligo di specificare le ‹‹parti›› di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa è applicabile indistintamente a tutte le forme di a.t.i., orizzontali e verticali.
E’ la posizione assunta dall’Adunanza Plenaria Consiglio di Stato con la sentenza del 13 giugno 2012 n. 22, secondo cui ai fini del vaglio dell'ottemperanza all'obbligo di specificare le ‹‹parti›› del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione – oggi sancito dall'art. 46, comma 1-bis, d. lgs. n. 163 del 2006 – dovrà adottarsi un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica, nel senso che l'obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell'offerta ed a consentire l'individuazione dell'oggetto e dell'entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate. |