Anche il TAR Lazio (Roma, sez. III bis 26 giugno 2012 n. 5833) si è espresso in merito alla questione concernente l’obbligo per i procuratori speciali di rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti ex articolo 38 del Codice.
Osservano i giudici laziali che il principio vigente in materia di requisiti generali stabiliti dall'art. 38 del Codice degli Appalti è quello della loro tassatività, come dimostrato dalla circostanza che quando il legislatore ha voluto ricomprendere nella stesura originaria della norma altre categorie di personale che ricoprono cariche nella società e nei cui confronti la candidata nella gara deve produrre la relativa dichiarazione sui requisiti morali l'ha effettuato con apposita norma di legge (cfr. il d.l. n. 70 del 2011 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).
Quest'ultima ha per l'appunto positivizzato il principio di tassatività delle cause di esclusione, stabilendo che queste sono solo quelle dettate dal Codice degli Appalti e del Regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, come stabilito all'art. 46, comma 1 bis del d.lgs. n. 163/2006.
Tale principio, conforme ad un orientamento giurisprudenziale recente (Consiglio di Stato, sezione V, 25 gennaio 2011, n. 513, TAR Basilicata, 22 aprile 2009, n. 131, TAR Liguria, sezione II, 11 luglio 2008, n. 1485) supera quindi il precedente orientamento pure esistente, che tendeva ad ampliare la portata dell'articolo 38 fino a ricomprendervi i procuratori speciali, ma che non è più compatibile con la norma di diritto positivo appena citata. |