TAR Lazio: in tema di compensazione prezzi


La previsione di cui all’articolo 133 del D.lgs. 163 del 2006 non appare posta a riequilibrare il sinallagma contrattuale tra le parti in se considerato, quanto piuttosto - pur nell'ottica di preservare l'interesse dell'appaltatore ad adeguare il prezzo contrattuale al costo della vita oltremodo dilatatosi per determinati materiali incidenti su detto prezzo - ad attualizzare l'obbligazione pecuniaria entro un criterio rigido e "forfettizato", nell'ambito della necessità di stabilizzazione della spesa pubblica, affidato a rilevamenti annui, operanti per ciascun criterio temporale e non suscettibili di sommatoria algebrica per tutta la durata del contratto se l'anno di presentazione dell'offerta si distanzia nella misura di due o più anni da quello di contabilizzazione.

 

E’ quanto riportato nella sentenza del TAR Lazio (Roma sez. III 6 giugno 2012 n. 5158) nella quale è altresì affermato che il criterio ritenuto dai giudici capitolini più aderente alla "ratio" dell'istituto in questione è quello legato alla verifica del singolo arco di tempo inteso non sulla base della "contabilizzazione" dei lavori – altrimenti risolvendosi in un surrettizio reinserimento dell'istituto della "revisione prezzi" – ma su quello di effettivo valore dei materiali di riferimento anno per anno, ferma restando l'eccezionalità del periodo di cui al decreto legge n. 162/08 riferita ad un ben determinato lasso temporale.