Il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 - recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” - è stato convertito con modifiche nella Llegge 6 luglio 2012, n. 94, il cui testo coordinato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012.
Il decreto-legge, con le modifiche introdotte dal Parlamento, risulta composto da 16 articoli suddivisi tra norme organizzative (istituzione di un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica e nomina di un Commissario straordinario del Governo) e norme sostanziali (spese e acquisti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle procedure di selezione del contraente).
Le norme, a carattere organizzativo, hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014 (tale previsione è indicata nel decreto legge n. 94 del 6 luglio 2012).
Tra le novità inserite nel corso dell'iter parlamentare si segnalano le seguenti.
Standardizzazione prezzi degli acquisti sanitari
L’articolo 7-bis modifica la disciplina in materia di acquisto di beni e servizi nel settore sanitario, incidendo in particolare sul processo di standardizzazione dei prezzi di riferimento.
In particolare, la norma prevede che “All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all'articolo 1671 del codice civile”.
Obblighi di comunicazione estesa all’AVCP per importi superiori a 50.000 euro
L’art. 8 reca disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici ai fini dell’attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica attraverso la pubblicazione, da parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul proprio portale, dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero dell’economia e delle finanze e alle regioni. L’articolo, inoltre, provvede ad estendere gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all’Osservatorio, riducendo l’importo contrattuale al di sopra del quale devono essere osservati tali obblighi.
Acquisti sul mercato elettronico delle P.A. senza “stand-still”
L’articolo 11 prevede la non applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche anche nelle gare in corso
L’articolo 12, novellando il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, stabilisce - in linea con le indicazioni dell’Adunanza Plenaria di cui alla sentenza n. 13/2011 - che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica.
Certificazione e compensazione dei crediti dei fornitori nei confronti pp.aa.
L’articolo 13-bis reca alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.
Le modifiche sono intese, in particolare:
* ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale;
* a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenute a certificare se il credito vantato nei loro confronti e' certo, liquido ed esigibile;
* a rendere obbligatoria – e non piu' eventuale - la nomina di un Commissario ad acta, su istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l’amministrazione non abbia provveduto alla certificazione;
* a superare il divieto per le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari;
* a consentire l’applicazione della procedura della cessione dei crediti anche ai certificati di pagamento delle rate di acconto del corrispettivo dell’appalto, che sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita', la qualita' e l'importo dei lavori eseguiti.
Viene, inoltre, estesa la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Infine, si consente il rilascio del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) anche in presenza di certificazione che attesti la sussistenza di crediti equivalenti ai versamenti contributivi ancora non corrisposti. |