Si segnala una Sentenza del Tribunale di Bologna del 1° giugno 2012, pubblicata recentemente in alcune riviste specializzate sulla riconducibilità o meno delle sanzioni civili nel novero delle somme oggetto di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 così come modificato dall'art. 21 del D.L. n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012.
La norma sancisce l'esclusione delle sanzioni civili dagli obblighi di responsabilità solidale tra committente e appaltatore, laddove stabilisce che dalla responsabilità solidale del committente "resta escluso qualsiasi obbligo per sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".
I giudici bolognesi rilevano come tale principio abbia portata fortemente innovativa e non invece interpretativa e quindi retroattiva, in quanto delinea un'importante innovazione rispetto a ciò che finora era stato affermato anche dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 14475/2009), secondo cui le somme aggiuntive dovute secondo la legge dal contribuente hanno natura di sanzione civile non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, essendo pertanto conglobate nell'obbligazione solidale del committente.
L'entrata in vigore della Legge n. 35/2012 deve considerarsi – secondo la sentenza – uno spartiacque tra la disciplina della responsabilità solidale da applicarsi precedentemente al nuovo dettato normativo e quella attualmente in vigore, determinando quindi che il committente risponde in via solidale delle sanzioni civili in base alla data in cui si colloca l'inadempimento dell'appaltatore.
Tale diversa disciplina può, secondo il Tribunale di Bologna, essere passibile di una questione di legittimità costituzionale ex art. 3 della Costituzione, sulla base di un trattamento assolutamente diverso di fattispecie analoghe tra loro a seconda del momento in cui si colloca l'inadempimento del soggetto interessato, a prescindere da alcuna giustificazione e motivazione ragionevole.
Il Tribunale di Bologna conclude, pertanto, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale.
Nella stessa sentenza viene poi affrontata la questione della maxisanzione legata al lavoro nero e prevista dall'art. 36bis della L. n. 248/2006, riferita ad ogni lavoratore in nero al di là della durata della prestazione e anch'essa oggetto di responsabilità solidale in capo al committente.
Anche in questo caso, l'impianto previsto dalla normativa della Legge n. 248/2006 è stato notevolmente mitigato dalle modifiche intervenute con Legge. n. 183/2010, che però non trovano applicazione alla fattispecie sottesa al caso esaminato dal tribunale di Bologna, in quanto l'inadempimento dell'appaltatore è riferito a momenti antecedenti all'entrata in vigore di tale legge.
Ancora una volta, pertanto, si viene a creare una forte discrasia alla luce del fatto che fattispecie analoghe sono soggette a discipline sanzionatorie completamente sproporzionate e differenti sulla base del momento storico in cui si è registrato l'inadempimento e, come nel caso di specie, l'impiego di lavoratori in nero registrato nella vigenza della Legge n. 248/2006 porterà all'applicazione di una sanzione particolarmente afflittiva e del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell'inadempimento, oggetto, infatti, per stessa consapevolezza del legislatore, alle modifiche attuate dalla Legge n. 183/2010.
Pertanto, anche in questo caso, come in quello sopradescritto, l'applicazione della normativa previgente risulta per il Tribunale di Bologna palesemente irragionevole e vessatoria per i soggetti interessati, soprattutto alla luce del fatto che lo stesso legislatore è intervenuto al fine di espungere gli effetti distorsivi delle previgenti norme.
In considerazione di ciò, anche con riferimento alla Legge n. 248/2006, il Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. |