Si segnala un’interessante pronuncia dell’Autorità (Parere 26 giugno 2012 n. AG 8/2012) in tema di subcontratti di fornitura con posa in opera.
La questione verte sull’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 15 della Legge n. 180/2011 (c.d. Statuto delle imprese) - in tema di fornitura con posa in opera - anche ai rapporti contrattuali in corso al momento dell’entrata in vigore della legge stessa.
Secondo l’Autorità, la disciplina sopravvenuta, di cui all'art. 15 della legge n. 180/2011 non ha modificato la lettera dell'art. 118, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, ma ha meramente esteso la portata applicativa della disposizione prevista dal citato secondo periodo di detto comma, prevedendo che la stessa "si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture".
Si deve intendere, pertanto, che la novella di cui trattasi ha esteso la disciplina originariamente prevista per il subappalto (di opere pubbliche, i.e. di lavori), al subcontratto di forniture, senza – con ciò – modificare la disciplina del Codice dei contratti pubblici.
Osserva inoltre l’Organo di Vigilanza che, sulla scorta delle regole generali che governano la successione delle leggi nel tempo e del principio tempus regit actum, per cui, in assenza di una disciplina transitoria, ogni atto soggiace alla disciplina vigente al momento della sua adozione – trattandosi altresì di disposizione sostanziale e non processuale, né procedimentale – si deve ritenere che l'estensione normativa prevista dall'art. 15 della l. n. 180/2011 non può che applicarsi ai rapporti contrattuali sorti successivamente al giorno della sua entrata in vigore. |