Nel raggruppamento di tipo verticale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori riconducibili alla categoria prevalente, mentre, per i lavori scorporati, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per la categoria scorporabile e nella misura indicata per il concorrente singolo.
Ciò significa che la mandante del raggruppamento, chiamata ad eseguire le lavorazioni nella categoria scorporabile di importo inferiore ai 150.000, ben poteva partecipare alla gara de qua in forza dell'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 28 D.P.R. 34/2000).
Lo afferma l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Parere 30 maggio 2012 n. 8), evidenziando che siffatta conclusione si giustifica anche alla luce di una interpretazione dell'art. 90 D.P.R. 207/2011 (art. 28 D.P.R. 34/2000) in senso "comunitariamente orientato" e rivolto a rispettare il principio generale della massima partecipazione alle selezioni per l'affidamento di appalti pubblici, tenuto conto altresì della circostanza che l'amministrazione, attraverso il deposito dell'equipollente certificazione, non viene a trovarsi in una posizione di rischio circa l'eventuale affidamento dell'appalto ad un soggetto professionalmente inadeguato, potendo pur sempre verificare la veridicità del contenuto di quanto attestato dalla concorrente (TAR Toscana, Firenze, sentenza del 15 gennaio 2007 n. 12).
L’Autorità richiama anche la Determinazione 18 luglio 2011, n. 15/2001 nella parte in cui chiarisce che "qualora le lavorazioni scorporabili o subappaltabili siano di importo inferiore ai 150.000 euro, le imprese che assumono l'esecuzione di dette lavorazioni, nel caso in cui non siano in possesso di attestazione SOA, debbono possedere i requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000 e, cioè, avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un importo di lavori non inferiore all'importo del contratto da stipulare, avere sostenuto nel suddetto periodo un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti e dimostrare di avere la disponibilità di adeguata attrezzatura". |