Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012, è stata pubblicata la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante la riforma del mercato del lavoro.
La legge entrerà in vigore il prossimo 18 luglio e va, tra l’altro, ad incidere sull’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” (c.d. “legge Biagi”).
In particolare, l’art. 4, comma 31, lettera b), della Legge n. 92/2012 sostituisce i periodi dal secondo al quinto comma dell’art. 29, comma 2, del D.lgs. 267/2003 con i seguenti:
“Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Viene, dunque, stabilito che il committente imprenditore o datore di lavoro deve essere convenuto in giudizio unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori e che l’eccezione di preventiva escussione, esercitata da parte del committente, può riguardare non solo il patrimonio dell’appaltatore (come previsto dall’art. 21, comma 1, sopra citato), ma anche quello di eventuali subappaltatori.
Non sussiste più l’obbligo del committente di indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi e la norma precisa che l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente non solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore (come previsto dal più volte citato art. 21, comma 1), ma anche dopo l’infruttuosa escussione di quello di eventuali subappaltatori.
Resta, invece, immutata la possibilità per il committente che ha eseguito il pagamento di esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. |