Con D.M. 13 luglio 2012 (pubblicato sulla G.U. del 13 luglio 2012 n. 162), č stato determinato da parte del Ministero dell’economia delle finanze, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Detto saggio per il periodo dal 1° luglio - 31 dicembre 2012, al netto della maggiorazione ivi prevista, č pari all'1 per cento.
La norma interviene anche in materia di contributi dovuti da parte delle imprese, sospendendo il pagamento per quelli relativi all’anno 2012. |