Consiglio di Stato: i procuratori speciali non sono tenuti a rendere le dichiarazioni ex articolo 38


Palazzo Spada torna ancora una volta sul tema dei soggetti tenuti a rendere la dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti ex articolo 38 del Codice. Osserva la sezione V del Consiglio di Stato (sentenza 6 giugno 2012 n. 3340), che l'interpretazione dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici - nella parte in cui prevede l'esclusione dalla procedura qualora i fatti indicati dalla lettera c) della disposizione riguardino, nel caso delle s.p.a. (..), "gli amministratori muniti di potere di rappresentanza" o il direttore tecnico - ha formato oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali (per un riepilogo delle diversificate posizioni si rinvia a Cons. St. , sez. V, n. 513 del 2011).

 

Il Collegio, nel condividere le più recenti decisioni della medesima Sezione V sulla questione (v. Cons. St. , sez. V, nn. 1186 del 2012 e 513 del 2011; si vedano anche - sempre della sez. V- le sentenze nn. 6136, 3069 e 1782 del 2011, cui si rinvia anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a. ), ritiene di aderire alla tesi che limita l'applicabilità del citato art. 38, comma 1, lettera c), sull'obbligo di esclusione nell'ipotesi di omessa dichiarazione, ai soli amministratori della spa e non anche ai procuratori speciali o "ad negotia", i quali "non sono amministratori, e ciò a prescindere dall'esame dei poteri loro assegnati" (così CdS, V, n. 513/11 cit.), dovendosi "ancorare l'applicazione della norma su basi di oggettivo rigore formale" (Cons. St., V, n. 3069/11), occorrendo avere riguardo alla posizione formale del singolo nell'organizzazione societaria piuttosto che a malcerte indagini "sostanzialistiche" , e ciò anche per non scalfire garanzie di certezza del diritto sotto il profilo della possibilità di partecipare a pubblici appalti (sez. V, n. 513/11 cit., in cui si ribadisce che "una norma che limiti la partecipazione alle gare e la libertà di iniziativa economica delle imprese… assume carattere eccezionale ed è, quindi, insuscettibile di applicazione analogica a situazioni diverse, quale è quella dei procuratori").