Consiglio di Stato: offerta economicamente più vantaggiosa. Quale è la formula giusta?


La letteratura scientifica, la prassi amministrativa e quella forense declinano pacificamente, in materia di appalti, la formula matematica c.d. proporzionale nelle due varianti della c.d. proporzionalità diretta ovvero indiretta.

 

Entrambe le varianti hanno pari dignità logico giuridica sicché l'utilizzo della seconda, da parte della commissione, non costituisce alterazione della par condicio fra le imprese ovvero lesione dei canoni della trasparenza e della buona amministrazione; le imprese concorrenti, quando partecipano ad una selezione, devono sapere che l'indicazione, nella legge di gara, del criterio c.d. proporzionale legittima la stazione appaltante ad utilizzare l'una o l'altra delle due formule in cui si scompone il criterio medesimo.

 

Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. V 27 giugno 2012 n. 3781, il quale, sull'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dei metodi di attribuzione del punteggio richiama ex plurimis e da ultimo Cons. St., sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5637), secondo cui nel caso in analisi è inoltre inammissibile, oltre che infondata nel merito, la censura che si appunta sulla intrinseca illogicità del metodo prescelto dal seggio di gara.

 

Come noto - è rimarcato nella pronuncia - sono inammissibili le censure che sollecitano, come nel caso di specie, il giudice amministrativo a sostituirsi alle valutazioni rimesse alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, salvo il limite della abnormità; sotto tale ultimo aspetto, come dianzi ricordato, è agevole evidenziare che il metodo della c.d. proporzionalità inversa – conosciuto e diffusamente utilizzato dalla prassi - non conduce a risultati abnormi o manifestamente ingiusti.