Con Circolare del 27 marzo 2012 n. 47, L’INPS ha fornito talune istruzioni organizzative ed operative per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
Si legge nella Circolare che, il 22 dicembre 2011, il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione ha emanato la Direttiva n. 14/2011, avente ad oggetto “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
La Direttiva sopra citata mira a dare attuazione alle importanti novità introdotte - attraverso la modifica di alcuni articoli del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) - dall'art. 15 della legge n. 183/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” e chiarisce che le nuove disposizioni hanno quale obiettivo ultimo la completa "decertificazione" del rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini.
Le nuove norme si pongono in rapporto di continuità e coerenza con i principi generali di trasparenza e celerità dei procedimenti amministrativi contenuti nel citato D.P.R. n. 445/2000 ed ancora prima nella legge n.241/1990.
La ratio fondamentale della novella normativa è il rafforzamento del criterio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria.
Infatti, non soltanto è imposto alle PP.AA. l’assoluto divieto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità ma, laddove questi siano detenuti da altre amministrazioni, ma anche l’obbligo di acquisirli d’ufficio, tendenzialmente attraverso collegamenti telematici alle pertinenti banche dati, salvo quanto specificato al successivo par. 5 in ordine all’acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà quando ciò sia funzionale alla rapida definizione del procedimento.
Il ricorso al canale informativo rappresentato dal reperimento diretto da parte del pubblico ufficio, dunque per effetto della nuova norma assume il carattere dell’ordinarietà.
A corollario di questi principi generali, l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 pone il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non più soltanto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli.
A completamento del ridisegno del sistema di gestione dei procedimenti amministrativi, la norma in epigrafe ha anche previsto la configurazione, presso le amministrazioni certificanti, di un ufficio ad hoc che ha il compito di gestire, garantire e verificare le operazioni di messa a disposizione dei dati alle amministrazioni procedenti e ciò sia per i casi di trasmissione degli stessi sia per le ipotesi di accesso diretto dall’esterno alle banche dati; a tale ufficio sono altresì ascritte competenze esclusive in materia di predisposizione delle convenzioni per l’accesso ai dati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 58, comma 2, del d.Lgs. n. 82/2005.
Tale previsione normativa rimarca la necessità di mettere a sistema ed integrare le diverse PP.AA., di modo tale che non soltanto ne risultino semplificati i processi di lavoro e snellite le relazioni con gli utenti, ma che anche il costo complessivo degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese venga significativamente ridotto.
Sulla scorta di tali presupposti, la Circolare si pone il compito di fornire le prime istruzioni organizzative ed operative necessarie ad allineare l’azione amministrativa dell’Istituto al nuovo assetto normativo sopra delineato.
La Circolare in esame affronta il tema delle modalità di “acquisizione delle informazioni in materia di contratti pubblici” al punto 5.1 laddove è evidenziato che le disposizioni introdotte dall’art. 15 della L. 183/11, rafforzano quanto già previsto, in materia di appalti pubblici, dal D.Lgs. 163/06 in merito alla verifica da parte delle Stazioni Appaltanti del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del predetto decreto, vale a dire dei requisiti di idoneità morale e professionale necessari per la partecipazione alle procedure di gara.
Ai sensi, infatti, di quanto previsto all’art. 38, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 163/06, «Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 […]; Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’art. 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 […]».
Il comma 2 del predetto articolo dispone in particolare l’obbligo in capo al candidato/concorrente di attestare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica mediante una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/00, in cui è tenuto ad indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Il comma 3 dispone, invece, che ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06, trova applicazione quanto previsto all’art. 43 del d.P.R. 445/00 in merito agli accertamenti d’ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni. |