Quando sono ancora in corso le verifiche circa il possesso da parte delle società del raggruppamento aggiudicatario dei requisiti di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, se ne ricava la necessità di differimento dell'accesso richiesto, fino all'esito del procedimento di verifica in corso, poiché le esigenze di conoscenza e trasparenza dell'agire amministrativo devono essere contemperate con quelle di funzionalità e buon andamento dell'Amministrazione e l'istituto del differimento, in presenza di procedimenti non ancora conclusi, serve proprio a garantire il suddetto contemperamento (TAR Toscana sez. I 15 marzo 2012 n. 541).
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