TAR Lombardia: nessuna conseguenza se l’offerta è priva del documento di riconoscimento…


La stazione appaltante nel chiedere una sottoscrizione leggibile e la fotocopia del documento di identità intende evitare dubbi e contestazioni sulla provenienza dell'offerta economica.

 

Questo è un obiettivo per se legittimo e certamente perseguibile applicando in via analogica l'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, pur essendo tale norma riferita in via diretta alle istanze e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e non alle dichiarazioni di volontà negoziali a cui appartiene l'offerta economica; tuttavia l'utilizzo delle semplificazioni del DPR 445/2000 può avvenire unicamente in bonam partem, ossia a vantaggio del concorrente e ai fini della conservazione dell'offerta economica.

 

La stazione appaltante è infatti legittimata a sanzionare con l'esclusione soltanto l'incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta.

 

Non può quindi essere perseguito il risultato della certezza assoluta (con aggravio di adempimenti e formalismi) ma solo quello della ragionevole certezza, che è sufficiente a evitare l'incertezza assoluta (TAR Lombardia Brescia sez. II 26 marzo 2012 n. 530).