Si segnala una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. VI 15 marzo 2012 n. 1441) in tema di revoca degli atti di gara e responsabilità precontrattuale.
Si legge nella pronuncia che, in ipotesi di revoca legittima degli atti della procedura di gara, può sussistere una responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, qualora dagli atti della procedura ad evidenza pubblica poi rimossi siano derivati affidamenti nella impresa (in tal senso, C.d.S., Sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5002; C.d.S., Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; C.d.S., Sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6264; C.d.S., Sez. V, 8 ottobre 2008, n. 4947; C.d.S., Sez. V, 30 novembre 2007, n. 6137; C.d.S., Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6); ciò in quanto l’impresa potrebbe aver confidato nella possibilità di diventare affidataria e, ancor più, in caso di aggiudicazione intervenuta e revocata, nella disponibilità di un titolo che l'abilitava ad accedere alla stipula del contratto stesso (Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2005, cit., riferita ad un caso verificatosi prima dell'entrata in vigore del citato art. 21-quinquies).
Prosegue la sentenza rilevando che, in tema di responsabilità precontrattuale, configurabile per la violazione del precetto posto dall'art. 1337 cod. civ., l'ammontare del danno risarcibile va determinato, tenendo conto della peculiarità dell'illecito e delle caratteristiche di detta responsabilità che postula il coordinamento tra il principio, secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto, ed il principio, secondo il quale le trattative debbono svolgersi correttamente.
Non essendo stato stipulato, infatti, il contratto, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale, posto che non sono ancora acquisiti i diritti che sarebbero nati dal contratto e che non possono quindi essere lesi.
D’altro canto, l'interesse giuridico leso, a seguito dell'illecito precontrattuale in discorso, è unicamente quello al corretto svolgimento delle trattative, per cui il danno che ne consegue è necessariamente circoscritto al c.d. interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita, a causa della trattativa inutilmente intercorsa, di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5002; C.d.S., Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6). |