Il comma 3 dell’art. 37 subordina espressamente la partecipazione ai pubblici appalti delle associazioni temporanee di imprese al fatto che la capogruppo mandataria, e le altre imprese del raggruppamento, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale; di qui l’obbligo di esternare preventivamente le quote partecipative.
Tale è, peraltro, l’orientamento consolidato del giudice amministrativo (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 249; sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6586; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 13 giugno 2005, n. 358) che ha più volte statuito la necessità che nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese vi sia piena corrispondenza tra:
a) requisiti di qualificazione;
b) quote di partecipazione;
c) quote di esecuzione.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. V 21 marzo 2012 n. 1597), secondo cui siffatta necessità discende direttamente da norme imperative e comporta l’obbligo di dichiarare già in sede di offerta le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori; obbligo che si impone ai concorrenti senza alcuna necessità di espressa previsione del bando di gara che deve intendersi integrato dalla previsione di legge (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 416).
D’altra parte – osserva la sezione V di Pazzo Spada - l’obbligo di indicare le suddette quote non si traduce in un onere eccessivamente gravoso che limiterebbe la partecipazione alle pubbliche gare, risolvendosi in una mera dichiarazione. |