TAR Sardegna: guai se manca il nome del progettista


Si segnala un’interessante pronuncia del TAR Sardegna (sez. I 22 marzo 2012, n. 306) sulla previsione di cui al comma 7 dell'art. 90 D.lgs. n. 163/06, il quale, secondo il richiamato Tribunale, nell'esigere che il professionista cui è affidato l'incarico debba essere nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, non fa che ribadire il principio generale posto nell'art. 2232 c.c., a mente del quale il professionista deve eseguire personalmente la prestazione oggetto dell'incarico. Inoltre, «nel caso di un appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, l. 163/2006, devono essere attestati anche in relazione al soggetto incaricato delle attività di progettazione dal soggetto partecipante.

 

Infatti la ratio agevolatrice del concorrente (ancorché unico) della prevista possibilità di indicazione del progettista non può incidere sulla necessità che sia garantita quanto meno tendenzialmente – l'affidabilità e l'onorabilità nei riguardi di chi venga comunque in rapporto diretto con la pubblica amministrazione, indipendentemente dal soggetto (il concorrente) destinatario del pagamento del corrispettivo e su cui ricada l'eventuale responsabilità da inadempimento» (Cons. St., sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178).

 

Ne consegue che una società di ingegneria è illegittimamente ammessa alla gara, laddove difetti l'imprescindibile requisito dell'indicazione nominativa del progettista qualificato da preporre all'espletamento dell'incarico.