Arriva un’altra pronuncia in tema di tassatività della cause di esclusione ex articolo 46 comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006. Si tratta della sentenza del TAR Valle d'Aosta del 15 marzo 2012 n. 38, secondo cui il comma 1-bis dell'art. 46 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sottende la volontà del legislatore di restringere l'area della discrezionalità delle stazioni appaltanti, allorché redigono la legge di gara e predeterminano le cause di esclusione, al fine di evitare eccessivi formalismi, suscettibili di sfociare in una vera e propria "caccia all'errore" nella fase di verifica della regolarità della documentazione.
E ciò, nel solco del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (art. 1 comma 2 L. n. 241/1990) e dell'insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale la portata delle singole clausole che comminano l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor partecipationis, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali, con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale (T.A.R. Valle d'Aosta, 11.3.2010, n. 26).
Nessun rilievo assume, ai fini dell'esclusione dell'offerta, la circostanza che alcune specifiche dichiarazioni (relative: alla presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali; all'accettazione della disciplina di gara; alla dichiarazione sul subappalto; alla elezione di domicilio ai fini della gara) fossero contenute soltanto nel modulo "domanda di partecipazione e dichiarazioni generali del concorrente", sottoscritto dalla sola mandataria.
Tali differenze – anche a prescindere dalla loro intrinseca irrilevanza - non determinano infatti alcuna delle tassative cause di esclusione di cui all'art. 46 comma 1-bis D. Lgs. n. 163/2006, sicché le relative prescrizioni della lex specialis, ove diversamente interpretate, sarebbero comunque da ritenersi nulle. |