I procuratori ad negotia, seppur muniti di rappresentanza (per gli atti di competenza), non sono qualificabili come amministratori e, dunque, non sono rappresentanti generali dell'imprenditore quali preposti all'esercizio dell'impresa o di un suo ramo.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. III 14 novembre 2012 n. 5758) richiamando una precedente conforme posizione (cfr. Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2011 n. 513).
Nella sentenza č altresė ricordato il principio, ulteriore ma analogo a quello di cui innanzi, secondo cui quando il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis non preveda espressamente la pena dell'esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni di cui all'art. 38 (come nella specie con riguardo ai procuratori speciali ed institori), l'omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma e non č idonea a consentire l'esclusione dalla gara. (cfr. Cons. St., sez. III, 21 dicembre 2011 n. 6777 e sez. V, 24 marzo 2011, n. 1795, ivi richiamata). |