Non sussiste l'interesse legittimante l'esercizio del diritto di accesso per la società che non ha partecipato alla gara ai cui atti richiede di accedere.
Neppure ha rilievo il mero interesse strumentale alla rinnovazione della gara asserito soltanto in quanto operatore del settore.
Mancano dunque i presupposti di attualità, concretezza e adeguata motivazione dell'interesse richiesti dalla legge risultando l'istanza, di conseguenza, diretta ad una generica attività informativa sull'operato della società.
Lo afferma il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. VI 22 novembre 2012 n. 5936), rimarcando come la giurisprudenza di legittimità abbia infatti chiarito che, per l'applicazione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 "Occorre…la dimostrazione di una rigida "necessità" e non mera "utilità" del documento" cui si chiede di accedere "Tanto più nei casi in cui l'accesso sia esercitato non già in relazione agli atti di un procedimento amministrativo di cui il richiedente è parte, ma in relazione agli atti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente è terzo", non configurandosi, di conseguenza, la posizione legittimante quando "i documenti richiesti non sono necessari per la difesa in giudizio ma solo utili per articolare la difesa in giudizio secondo una particolare modalità, ossia per articolare una particolare censura" (Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117), configurandosi altrimenti, si deve soggiungere, la fattispecie del mero controllo generalizzato dell'attività amministrativa precluso dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
Né l'accesso può riconoscersi per il solo interesse strumentale alla rinnovazione della procedura di gara indetta, non sussistendo una regola generale di indifferenziata titolarità della legittimazione al ricorso -con esercizio perciò dell'accesso a fini di cura o difesa di interessi giuridici collegati- basata sulla mera qualificazione soggettiva di imprenditore potenzialmente aspirante all'indizione di una nuova gara, salvo i casi del contrasto in radice della scelta della stazione appaltante di indire la procedura, dell'affidamento senza gara e della previsione nel bando di una specifica e lesiva clausola escludente, casi nella specie non provati (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 4 del 2011). |