Si segnala una pronuncia del TAR Toscana in tema di richiesta di risarcimento danno per perdita di chance. Osserva il Tribunale fiorentino che un'equa quantificazione del danno implica, se non la prova rigorosa dell'utile, pretesa da un indirizzo ancora minoritario (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2010, n. 8646), quantomeno che al criterio forfettario del dieci per cento si applichino gli opportuni correttivi, che tengano conto in primo luogo dell'aliunde perceptum vel percipiendum, trasferendo sul danneggiato l'onere di dimostrare di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi e di aver osservato, nel fare ciò, una condotta incolpevole (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7004).
Conclcude la pronuncia osservando che se così è nel settore dei lavori, cui il criterio del 10% pertiene, non minore prudenza va usata nel settore delle forniture (TAR Toscana sez. I 31 ottobre 2012 n. 1753). |