Sulla scia di una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508) di cui abbiamo dato notizia nella nostra rassegna di giugno-luglio, iniziano ad arrivare anche le prime sentenze di merito sulla, invero poco chiara, questione del “subappalto necessario”.
Trattasi della sentenza del TAR Umbria (sez. I 31 ottobre 2012 n. 464), secondo la quale la figura del "subappalto necessario" è “una sorta di avvalimento sostanziale”, e ricorre allorché il concorrente che ha dichiarato di subappaltare una parte delle prestazioni non sia autonomamente in possesso della qualificazione per svolgere le lavorazioni oggetto del subaffidamento.
In tale evenienza, non è consentito all'impresa di effettuare le dichiarazioni relative al subappalto ex post, nella fase esecutiva “dovendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 49 del codice dei contratti pubblici, che peraltro si traduce nell'indicazione, fin dall'inizio, dell'impresa subappaltatrice e nella dimostrazione del possesso in capo a quest'ultima dei requisiti di qualificazione”. |