TAR Sardegna: … e ancora in tema


Per subappalto non può intendersi ogni esecuzione non in proprio di servizi od opere appaltate, risultando necessario che sia demandato ad un soggetto terzo, economicamente e giuridicamente distinto dall'appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dell'opera o del servizio appaltato, con organizzazione di mezzi e rischio a carico del subappaltatore (art. 1655 c.c.).

 

Nel caso in cui, infatti, un soggetto agisca quale mero esecutore materiale di un'opera o di un servizio, in favore dell'appaltatore, in assenza di qualsivoglia profilo di autonomia, il subappalto non può configurarsi. Lo afferma il TAR Sardegna (sez. I 2 novembre 2012 n. 909) richimando la posizione del Consiglio di Stato secondo cui il soggetto che partecipi ad una gara può limitarsi meramente ad indicare genericamente, nella propria offerta, ai sensi dell'art. 118 comma 2, del Codice dei Contratti, la propria volontà di concludere un subappalto, "nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, ma non anche una via necessitata per la partecipazione alla gara" (cit. Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508).

 

Pertanto, l'indicazione precisa dell'impresa appaltatrice e la certificazione del possesso, in capo ad essa, dei requisiti di qualificazione richiesti dalla legge e dal bando è indispensabile soltanto laddove "il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato, autonomo possesso, da parte del singolo concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione” (così ancora Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508; in tal senso, vedansi anche Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; idem, 6 giugno 2008, n. 2683).