Anche in vigenza delle disposizioni in tema di tassatività delle cause di esclusione, è legittima la richiesta inserita, a pena di esclusione in bando di preventivo sopralluogo.
Lo afferma il TAR Sicilia (TAR Sicilia Catania sez. IV 13 novembre 2012 n. 2617), il quale rileva che l'articolo 106,comma secondo, del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 così recita: "L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di [...] essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, [...]".
A sua volta il comma 1-bis del nuovo art. 46 D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 così dispone: "1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti…".
Nessun dubbio, perciò, sulla legittimità della causa di esclusione contemplata dal Disciplinare di gara per omessa dichiarazione "di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori" e, conseguentemente, sulla esclusione dalla gara concretamente comminata alla ricorrente. |