Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. 13 novembre 2012 n. 265), la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012 n. 4536 recante “Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.
Scopo della Circolare è quello di fornire alcuni chiarimenti volti alla corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, resisi necessari a seguito di segnalazioni pervenute al Ministero su questioni di carattere ermeneutico concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento.
Si segnala in particolare la presa di posizione del Ministero sulla questione del rapporto tra subappalto e avvalimento. Chiarisce la Circolare che il subappalto in favore dell’impresa ausiliaria dovrà avvenire nel rispetto dei limiti posti dall’art. 118 del codice per cui, “a titolo esemplificativo, nel caso di avvalimento per metà dei requisiti di gara, lo stesso non potrà divenire subappalto del 50% (e quindi oltre il limite del 30%) ma potrà mutare in subappalto per il 30% massimo, utilizzando l’istituto dell’avvalimento per il restante 20%; ovviamente, sono fatte salve le ipotesi di lavorazioni o attività scorporabili, per le quali un avvalimento complessivo delle stesse potrà, specularmente, mutare in subappalto complessivo. Analogamente, la trasformazione de qua dovrà essere, altresì, rispettosa dell’assunto di cui all’art. 49, comma 10, del codice, laddove consente all’impresa ausiliaria di assumere il ruolo di subappaltatore “nei limiti dei requisiti prestati”, nel senso che un avvalimento del 10% dei requisiti potrà divenire un subappalto fino al 10%, nonostante il limite normativamente imposto sia pari al 30%”.
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