Consiglio di Stato: cooptate


Nelle ordinarie e più diffuse forme di associazione, orizzontali o verticali, l'aggregazione serve a raggiungere il livello di capacità economica o tecnica richiesto per la partecipazione, mentre ciò non si verifica per la cooptazione; ma è non meno vero che quest'ultima corrisponde – come suggerisce anche la formulazione letterale dell'art. 95, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 – alla possibile scelta di un'impresa o di un costituendo raggruppamento di associare a sé un'altra impresa, anche qualificata per categorie ed importi diversi da quelli previsti dal bando, per ragioni che debbono ritenersi di natura imprenditoriale e che si traducono in una determinata formulazione dell'offerta, in rapporto alle modalità di effettuazione delle prestazioni contrattuali, nel modo evidentemente ritenuto imprenditorialmente ottimale.

 

Non vi è ragione, pertanto, perché l'indicazione, espressa in forma di cooptazione, possa sottrarsi al carattere di predeterminazione e inderogabilità degli elementi costitutivi dell'associazione di imprese ed alle conseguenti dirette assunzioni di impegni, da parte delle imprese stesse, nei confronti della stazione appaltante; così come le prestazioni, che si annunciano affidate alla ditta cooptata, non possono non concorrere al punteggio assegnabile all'offerta tecnica (Consiglio di Stato sez. VI 14 novembre 2012 n. 5749 richiamando, in tal senso, Consiglio di Stato, VI, 18 settembre 2009, n. 5626).