Per una ragione logica, prima ancora che giuridica, non sono suscettibili di avvalimento i requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del Codice, trattandosi di requisiti di onorabilità, moralità e professionalità intrinsecamente legati al soggetto concorrente alla gara e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato in una recente pronuncia (Consiglio di Stato sez. V 5 novembre 2012 n. 5595) nella quale è inoltre precisato che “poiché nell'avvalimento l'operazione economica complessiva si compone di un contratto tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria, di una dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria e di un contratto di appalto, manifestandosi, dunque, quale collegamento negoziale composto da un susseguirsi di schemi contrattuali inscindibilmente connessi, è evidente che l'oggetto dell'impegno negoziale dell'impresa ausiliata con cui essa trasferisce il requisito mancante in capo all'impresa partecipante, deve essere non solo lecito e determinato (o determinabile), ma anche possibile ex art. 1346 c.c.In presenza di requisiti strettamente personali, dunque, l'oggetto di un eventuale contratto di avvalimento non può ritenersi giuridicamente possibile, in quanto non deducibile quale prestazione ai sensi degli art. 1173 e 1321 c.c.”. |