Autorità: soglia di anomalia e arrotondamenti


E’ illegittimo l’operato del seggio di gara che ha calcolato gli scarti sottraendo da ciascuna offerta il risultato della media dei ribassi ammessi (c.d. prima media) non arrotondato e cioè completo di tutte le sue cifre decimali, nonostante il disciplinare, ai fini del calcolo dell’anomalia, avesse fatto riferimento alle “medie”, sulla considerazione che, in presenza di un tale riferimento (formulato al plurale), sarebbe stata evidente ed incontestabile l’applicabilità dell’arrotondamento predetto a tutte le medie la cui formazione è contemplata dal complesso criterio di aggiudicazione prescelto.

 

Pertanto, una volta determinata la media dei ribassi ammessi già arrotondata (dopo il c.d. taglio delle ali), nel prosieguo della procedura di calcolo è alla stessa che si sarebbe dovuto fare riferimento, al fine di individuare la soglia di anomalia, sulla quale parametrare l’aggiudicazione (Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 25 luglio 2012 n. 136).