In base all'art. 46, co. 1-bis, del codice dei contratti pubblici, l'esclusione dalle procedure di evidenza pubblica può essere disposta unicamente in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono introdurre ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, essendo dette prescrizioni comunque nulle; va ritenuta, pertanto, l'illegittimità della determinazione impugnata di esclusione, siccome motivata da una mera irregolarità consistente nella mancata indicazione dell'oggetto della procedura sull'involucro esterno delle buste contenute nel plico presentato dalla società ricorrente per la partecipazione alla gara (TAR Campania Napoli sez. I 8 ottobre 2012 n. 4026).
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