Modificato l’articolo 75 del Codice in tema di cauzione provvisoria


L’articolo 28 del Decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169 (pubblicato sulla G.U. del 2 ottobre 2012 n. 230), recante “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”, ha modificato l’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

In particolare all'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».