Consiglio di Stato: sicurezza si o no?


Il Consiglio di Stato (Sez. VI 20 SETTEMBRE 2012 n. 4999), condividendo la giurisprudenza sulla obbligatorietà della indicazione dei costi per la sicurezza nell'offerta economica (Cons. Stato, Sez. V, n. 4849 del 2010; n. 1172 del 2012) pur in assenza di indicazioni nella legge di gara, deve però osservare che, nel caso di specie, le indicazioni al riguardo nella disciplina della gara sono invece espresse e tali da portare obbiettivamente ad errare in buona fede, se non idonee, invero, ad orientare plausibilmente verso una interpretazione legittimante la non esposizione nell'offerta economica dei costi in questione, non soltanto per il mancato richiamo della normativa, ma in particolare per la previsione dell'obbligo a carico del solo aggiudicatario e per l'esclusione di indicazioni nel modello di presentazione dell'offerta.

 

Ne consegue che un'impresa concorrente la quale, vista tale obiettiva ambiguità, abbia presentato l'offerta senza l'esposizione dei detti costi e sia per tale motivo esclusa, lo sarebbe, in sostanza, non per avere volontariamente eluso prescrizioni di gara palesi ed in equivoche, ma per aver ritenuto una loro interpretazione plausibile in quanto testualmente giustificabile, avendo maturato, di conseguenza, un fondato affidamento sulla legittimità della propria partecipazione alla procedura; affidamento che, per le obiettive peculiarità del caso di specie, è tutelabile anche a fronte della ritenuta inosservanza della normativa richiamata dall'appellante, la cui non applicazione non è rimproverabile all'impresa offerente, fermo restando, comunque, che l'osservanza delle prescrizioni sulla sicurezza nell'esecuzione dell'appalto rimane garantita in quanto asseverata a carico dell'aggiudicatario.