Si segnala un’ulteriore sentenza sul tema sempre “caldo” dell’avvalimento.
I giudici di Palazzo Spada (Consiglio di Stato Sez. V 6 agosto 2012 n. 4510) evidenziano come la pratica della mera riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento, della formula legislativa della messa a disposizione delle "risorse necessarie di cui è carente il concorrente" (o espressioni similari) si appalesa, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), inidonea a permettere qualsivoglia sindacato, da parte della Stazione appaltante, sull'effettività della messa a disposizione dei requisiti.
Laddove l'Amministrazione deve ritenersi, invece, tenuta a valutare (con attenzione pari a quella dedicata ai concorrenti che all'istituto non ricorrano) se con il singolo avvalimento il concorrente si sia posto in concreto in condizione davvero equivalente a quella di un concorrente autosufficiente circa il possesso dei requisiti (C.d.S., V, 19 marzo 2009 n. 1624 ha ricordato che, secondo la nota della Commissione delle Comunità europee n. 2007/2309/C (2208) 0108 in data 30 gennaio 2008, di avvio di una procedura di infrazione a carico del nostro Paese proprio in subiecta materia, "la sola condizione (ndr: per l'operatività dell'istituto) è quella di permettere all'amministrazione aggiudicatrice di verificare che il candidato/offerente disporrà delle capacità richieste per l'esecuzione dell'appalto").
E non pare dubbio che proprio sul concorrente gravi l'onere della prova di poter effettivamente disporre, grazie all'ausiliaria, di tutte le risorse da ritenere in concreto necessarie a supplire alla personale deficienza del requisito (C.d.S., V, 20 giugno 2011, n. 3670; Corte giustizia CE, Sez. V, 2 dicembre 1999, n. 176; cfr. anche C.d.S., IV, 14 febbraio 2005, n. 435, che ricorda come il sistema comunitario degli appalti di servizi "richiede, a garanzia della serietà dell'offerta e della tutela della par condicio, che si dia la prova certa dell'effettiva disponibilità delle altrui capacità tecniche"). (..)
Tanto se l'avvalimento investa direttamente l'intera organizzazione aziendale (come nelle specie decise da C.d.S., III, 18 aprile 2011, n. 23444, e da V, 23 maggio 2011, n. 3066), quanto se ne riguardi solo un settore, l'esigenza che siano individuate le precise risorse che ne formano oggetto si impone negli stessi termini logici ed in ossequio alla medesima esigenza funzionale (cfr. infatti C.d.S., III, 15 novembre 2011, n. 6040, che in una fattispecie di avvalimento di requisiti simili a quelli per i quali l'istituto è stato qui adoperato si è posta, appunto, il problema della sufficienza dell'indicazione delle "risorse in concreto messe a disposizione dall'impresa ausiliaria").
Per quanto appena detto, la previsione dell'art. 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, là dove enuncia la necessità che il contratto di avvalimento riporti con compiutezza "le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico", non presenta particolari caratteristiche di innovatività, ma esplicita un canone già esistente nell'ordinamento di settore, e dotato di una portata ben più ampia di quella attinente al solo "prestito" dei requisiti di qualificazione in senso stretto. |