Consiglio di Stato: le cooptate non dichiarano la quota


Il Consiglio di Stato (Sez. V 10 settembre 2012 n. 4772), richiamando precedente giurisprudenza di legittimità (C.d.S., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5187), ha affermato che il soggetto cooptato può solo eseguire lavori, ma non acquista lo status di concorrente; non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, primo, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può in alcun modo subappaltare o dichiarare di affidare a terzi una quota dei lavori di cui non è titolare, essendo privo della SOA.

 

Da ciò discende che la cooptata non deve (e in realtà neppure può) dichiarare la quota di propria partecipazione all'A.T.I. aggiudicataria.