Un'interpretazione sistematica della non perspicua disposizione induce a ritenere che, con la novella dell'art. 46, d.lgs. 163/06, il legislatore abbia inteso limitare l'applicazione della sanzione escludente ai soli casi previsti dalla legge, comprendendo in questa dizione sia il Codice dei contratti pubblici che altre leggi, e dal regolamento attuativo del codice medesimo
. In altri termini le stazioni appaltanti, a fronte della violazione di prescrizioni contenute in tali fonti normative, non possono disporre l'esclusione se queste ultime non lo prevedono. In tal modo l'applicazione della sanzione espulsiva dalle procedure di gara è limitata ai casi espressamente previsti da dette fonti normative (tassatività delle cause di esclusione), impedendo alle stazioni appaltanti di stabilirne ulteriori, a pena di nullità.
Queste, dunque, non solo non possono prevedere, nella legge di gara, adempimenti non stabiliti dalla legge o dal regolamento, attuativo del codice, ma nemmeno possono munire di sanzione escludente la violazione di alcuno di tali adempimenti se tale sanzione non sia prevista dalle fonti suddette.
Diversamente opinando, laddove le stazioni appaltanti sanzionassero con l'esclusione un adempimento pur previsto, ma con norma non escludente, dalla legge o dal regolamento ne risulterebbero violati il principio di tassatività delle cause di esclusione indicato dalla rubrica stessa dell'articolo e il divieto per la stazione appaltante di prevedere prescrizioni escludenti nella legge di gara (TAR Toscana, Sez. I 6 settembre 2012 n. 1536). |