TAR Piemonte: se l’utile è esiguo …


Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudizio di anomalia è qualificato come un giudizio "complessivo" (sicché il medesimo non può essere inficiato da singoli errori dell'offerta, nè la sostenibilità di quest'ultima deve essere comprovata necessariamente voce per voce).

 

E' però altresì pacifico che sono censurabili innanzi al giudice amministrativo i percorsi logici e motivazionali espressi dalla competente commissione giudicatrice nel corso della valutazione di anomalia delle offerte, alla luce delle giustificazioni offerte, là dove la documentazione di supporto e le giustificazioni accolte presentino palesi incongruenze o scontino illogicità in fatto, o ancora manchino di documentati e documentabili supporti.

 

E' inoltre pacifico che sia ammissibile che l'aggiudicatario giustifichi la propria offerta con margini di utile assolutamente esigui (dovendosi escludere solamente quelli pari a 0); per altro non può ignorarsi che, ove il ribasso offerto sia significativamente ampio rispetto a ogni altro concorrente, pur non potendosene evincere alcuna automatica anomalia, la verifica di sostenibilità dell'offerta non potrà che essere particolarmente rigorosa, essendo a carico dell'interessato la possibilità di documentare in sede amministrativa il fatto di aver beneficiato di peculiari o addirittura eccezionali condizioni di mercato che giustifichino la seria formulazione dell'offerta.

 

Qualora infatti l'aggiudicataria ottenesse il contratto con margini praticamente insostenibili o sulla scorta di una offerta, il prezzo apparentemente vantaggioso ottenuto dall'amministrazione nell'immediato si tradurrà inevitabilmente in un serio danno per la medesima; all'atto di esecuzione del contratto, infatti, la stazione appaltante non potrà che subire probabili inadempienze, con aggravio di oneri e problematiche di esecuzione del contratto, che sulla medesima ricadranno. Il danno, oltre a ricadere sulla stazione appaltante, si ripercuoterà anche sul mercato.

 

Infatti, all'atto di prima aggiudicazione, finiranno per essere privilegiate offerte, e quindi concorrenti, che non operano secondo parametri di seria e buona esecuzione contrattuale, compatibili con le reali condizioni di mercato, con ulteriore danno concorrenziale a carico di quegli altri operatori economici che tali parametri hanno tentato di rispettare (TAR Piemonte sez. I 21 settembre 2012 n. 1004).