La mancata sottoscrizione di un atto che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente non può essere considerata in via di principio un'irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso (Consiglio Stato, Sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1832).
Non possono essere assimilate alla sottoscrizione le firme e i timbri posti sul frontespizio o sulla prima pagina degli elaborati e documenti costituenti l'offerta tecnica
. La sottoscrizione di un documento è, infatti, lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione anteposta contenuta nello stesso, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell'atto, ma anche di rendere l'atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l'apposizione della firma debba avvenire esclusivamente in calce, ovvero in chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede.
Dopo aver evidenziato siffatti principi, il TAR Puglia - Lecce (Sez. III, 7 settembre 2012 n. 1474) ha evidenziato che non appare ultroneo osservare che essi trovano positivo riconoscimento nel disposto di cui all'art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006, norma cogente, che - nel sancire la tassatività delle clausole di esclusione - impone alle stazioni appaltanti di espungere dalla gara i concorrenti in caso di difetto di sottoscrizione dell'offerta, elemento, questo, essenziale, per le ragioni sopra esposte, e richiesto come tale anche dal successivo art. 74 del medesimo decreto in tema di forma e contenuto delle offerte. |