Tribunale Unione Europea: l’esclusione non determina, di per sé, un “danno grave”


Si segnala un’interessante ordinanza del Tribunale dell’Unione Europea (Ordinanza 4 settembre 2012 n. T-213/12/R).

 

Si legge nell’Ordinanza che, secondo costante giurisprudenza, in materia di appalti pubblici la perdita dell’opportunità di vedersi aggiudicare un appalto pubblico e di eseguirlo è inerente all’esclusione dalla gara d’appalto considerata e non si può ritenere che determini, di per sé, un danno grave.

 

Di conseguenza, la circostanza che un’impresa abbia perduto un’opportunità di vedersi aggiudicare e di eseguire il contratto costituirebbe un danno grave solo a condizione che l’impresa che chiede l’adozione dei provvedimenti provvisori abbia adeguatamente dimostrato che avrebbe potuto trarre benefici sufficientemente significativi dall’aggiudicazione e dall’esecuzione di detto contratto nell’ambito della gara d’appalto di cui trattasi. Peraltro, osserva il Tribunale, la gravità di un danno di ordine materiale va valutata tenendo conto, in particolare, delle dimensioni di tale impresa.