L'obbligo di motivazione non emerge dalle norme del codice degli appalti richiamate (art. 11, comma 2, e dell'art. 81, comma 2 nonché dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006). I requisiti di legittimità del bando di gara non possono essere interpretati in senso estensivo, considerato che l' art. 81, comma 2, del D.lgs. n.163/2006 si limita a stabilire che le stazioni appaltanti scelgono il criterio più adeguato (prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa) in relazione all'oggetto del contratto (Consiglio di Stato, Sez. III 21 settembre 2012 n. 5048).
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