TAR Lazio: se non è allegato il documento


L'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione, trattandosi di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta.

 

Lo afferma il TAR Lazio Roma sez. III quater 17 gennaio 2013 n. 483 richiamando la precedente posizione della giurisprudenza al riguardo (ex multis, Consiglio di Stato sez. V 26 marzo 2012, n. 1739; Consiglio di Stato. Sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579).