TAR Campania: ancora in tema di “grave negligenza” nei precedenti rapporti


L'articolo 38, lettera f) del D. Lgs. n.163 del 2006 implica un ampio potere discrezionale in ordine alla ponderazione dei fatti integranti grave negligenza, malafede o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale e non è necessario che gli stessi siano stati accertati in sede giurisdizionale.

 

Lo evidenzia il TAR Campania Napoli (sez. I 1 febbraio 2013 n. 695), secondo cui, tuttavia, l'esercizio della suddetta potestà non si sottrae per ciò solo al sindacato giurisdizionale nei casi di manifesta illogicità o irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3666).

 

Si è, infatti, chiarito che l'apprezzamento dell'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione esclude di per sé qualsiasi automatismo, occorrendo che, come richiesto dalla norma, l'esclusione sia supportata da una "motivata valutazione" della stazione appaltante.

 

Si legge sempre nella sentenza resa dai giudici napoletani che il decorso di un lungo periodo di tempo – i cui effetti l'ordinamento riconosce e consacra dando vita a istituti ampiamente disciplinati in ogni settore del diritto – determina nella fattispecie in esame l'esigenza di rafforzare l'impalcatura motivazionale del provvedimento, attraverso l'efficace rappresentazione di tutte le circostanze medio tempore verificatesi che possano rilevare nel giudizio riferito alla fiducia nell'impresa contraente.

 

E' evidente, infatti, che una meccanica applicazione della misura espulsiva che prescinda, in tali casi, da una più approfondita verifica, snaturerebbe di fatto la connotazione dell'istituto in esame, configurandolo impropriamente alla stregua di un potere sanzionatorio.