Il criterio del prezzo più basso è consentito solamente nelle ipotesi in cui la lex specialis non lasci margini di definizione dei contenuti dell'appalto all'offerta dei concorrenti, così che l'unica variabile è costituita dal prezzo.
Si tratta di un criterio di aggiudicazione sovente utilizzato nelle forniture, specie in tempi di spending review, ma che trova un limite sistemico insuperabile, a pena dell'introduzione di una surrettizia e non trasparente contaminazione con (il criterio de) l'offerta economicamente più vantaggiosa, allorchè venga in rilievo la qualità del prodotto, come è nel caso ove sono richiamati proprio gli elementi valutativi della qualità del prodotto, implicanti, per l'appunto, un giudizio contenutisticamente differente, dotato di un elevato tasso di discrezionalità, e ben più incisivo rispetto all'ordinaria verifica di corrispondenza dei prodotti offerti a requisiti tecnici predefiniti.
E’ l’avviso del TAR Umbria (sez. I 30 gennaio 2013 n. 61) secondo cui resta, a questo riguardo, da chiarire che l'equipollenza, desumibile dall'art. 81 del codice dei contratti pubblici ed anche dalla normativa comunitaria (art. 53 della direttiva n. 2004/18/CE), del ricorso all'uno od all'altro dei due criteri di valutazione delle offerte è predicabile sotto il profilo della realizzazione di un'effettiva concorrenza tra i partecipanti alla gara, ma non può obliterarne la diversità; tanto è vero che, come già osservato, la scelta è rimessa all'apprezzamento discrezionale della Stazione appaltante, con il limite dell'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.
Ne discende l'illogicità della scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nel contesto di una gara per la fornitura di dispositivi medici (gli stent coronarici medicati), nella scelta dei quali assume rilievo la componente qualitativa, desumibile dalle caratteristiche tecnico-funzionali, dall'innovazione tecnologica e dalla letteratura scientifica formatasi. |