TAR Lombardia: i limiti all’accesso


L’art 13 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 2006 ha introdotto un'ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di presentazione dell'offerta (Cons. St., Sez. VI, 30.7.2010 n. 5062, 19 ottobre 2009, n. 6393).

 

Sulla scorta di tale principio, il TAR Lombardia Milano (sez. III 15 gennaio 2013 n. 116) ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego all'accesso adottato senza rappresentare quali fossero le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale, in riferimento a precisi dati tecnici che avrebbero già dovuti essere indicati in sede di offerta.